Calcolatore
Calcolo degli interessi legali sul deposito cauzionale
Il deposito cauzionale versato all'inizio dell'affitto produce interessi al tasso legale, che spettano all'inquilino. Questo calcolatore li conteggia anno per anno, con il tasso in vigore in ciascun anno, e ti dà il totale da restituire insieme al deposito. Serve all'inquilino per sapere quanto gli spetta e al proprietario per restituire la cifra giusta. Ti bastano l'importo del deposito, la data del versamento e quella della restituzione.
Come funziona il calcolo
I dati da inserire
- Importo del deposito cauzionale: la somma versata al locatore, di solito alla firma del contratto.
- Data del versamento e Data della restituzione, nel formato gg/mm/aaaa. Se il deposito non è ancora stato restituito, inserisci la data di oggi per sapere quanto è maturato finora.
La regola: interessi legali alla fine di ogni anno
L'art. 11 della L. 392/1978, ancora in vigore e valido anche per i contratti di abitazione della L. 431/1998, stabilisce che il deposito cauzionale «non può essere superiore a tre mensilità del canone» ed «è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno». Il conduttore è l'inquilino. Gli interessi gli spettano anche se non li chiede, e la Cassazione considera l'obbligo inderogabile: le clausole che li escludono sono nulle (Cass. 12117/2003, richiamata da Cass. 36494/2023).
Il tasso legale di ogni anno
Il tasso di interesse legale è previsto dall'art. 1284 del codice civile e viene aggiornato con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre e valido dal 1° gennaio successivo; se il decreto non arriva, il tasso resta invariato. A ogni anno di deposito si applica il tasso di quell'anno:
| Anno | Tasso legale | Decreto |
|---|---|---|
| 2015 | 0,5% | DM 11/12/2014 |
| 2016 | 0,2% | DM 11/12/2015 |
| 2017 | 0,1% | DM 07/12/2016 |
| 2018 | 0,3% | DM 13/12/2017 |
| 2019 | 0,8% | DM 12/12/2018 |
| 2020 | 0,05% | DM 12/12/2019 |
| 2021 | 0,01% | DM 11/12/2020 |
| 2022 | 1,25% | DM 13/12/2021 |
| 2023 | 5% | DM 13/12/2022 |
| 2024 | 2,5% | DM 29/11/2023 |
| 2025 | 2% | DM 10/12/2024 |
| 2026 | 1,6% | DM 10/12/2025 |
I tassi degli anni precedenti al 2015 sono nella pagina Metodo e fonti e il calcolatore li usa già. Il tasso del 2027 non è ancora stato fissato: per ora la data di restituzione può arrivare al massimo al 31/12/2026.
Il metodo: interesse semplice sui giorni effettivi
- Periodo: i giorni si contano dal giorno dopo il versamento fino al giorno della restituzione compreso, e si dividono per anno solare, perché il tasso cambia ogni 1° gennaio.
- Formula: per ciascun anno, deposito × tasso × giorni ÷ 365.
- Nessun interesse sugli interessi: il calcolo si fa sempre sul solo deposito (interesse semplice), perché la legge prevede che gli interessi siano pagati alla fine di ogni anno, non che si sommino al capitale.
- Arrotondamento: l'interesse di ogni anno si arrotonda al centesimo (da mezzo centesimo in su per eccesso); il totale è la somma degli importi annuali arrotondati.
Divisore 365 o anno civile
Per gli interessi sul deposito non esiste una regola ufficiale sul divisore. Il calcolatore usa di base 365 anche negli anni bisestili: è la formula che l'Agenzia delle Entrate indica per gli interessi al tasso legale nella Risoluzione 296/E/2008, scritta per il ravvedimento, cioè per regolarizzare i versamenti di imposte fatti in ritardo. Nelle «Opzioni di calcolo» puoi scegliere «anno civile (365 o 366)»: negli anni bisestili, come il 2020 e il 2024, il divisore diventa 366. La differenza è di pochi centesimi: nell'esempio qui sotto gli interessi sono 309,32 € con 365 e 309,16 € con l'anno civile.
Cosa mostra il risultato
In alto trovi gli interessi maturati, il totale deposito più interessi e i giorni di deposito. Sotto ci sono la tabella anno per anno (periodo, giorni, tasso legale, interessi) e i passaggi del calcolo, con la formula applicata a uno degli anni.
Esempio di calcolo
Un'inquilina versa un deposito di 2.400 € il 01/10/2018. Il locatore non le paga mai gli interessi e le restituisce il deposito il 30/09/2026, dopo la riconsegna delle chiavi. I giorni di deposito sono 2.921.
| Anno | Giorni | Tasso legale | Interessi |
|---|---|---|---|
| 2018 (dal 02/10) | 91 | 0,3% | 1,80 € |
| 2019 | 365 | 0,8% | 19,20 € |
| 2020 | 366 | 0,05% | 1,20 € |
| 2021 | 365 | 0,01% | 0,24 € |
| 2022 | 365 | 1,25% | 30,00 € |
| 2023 | 365 | 5% | 120,00 € |
| 2024 | 366 | 2,5% | 60,16 € |
| 2025 | 365 | 2% | 48,00 € |
| 2026 (fino al 30/09) | 273 | 1,6% | 28,72 € |
| Totale | 2.921 | 309,32 € |
La formula per il 2024, anno bisestile: 2.400 € × 2,5% × 366 ÷ 365 = 60,1644 €, arrotondato a 60,16 €. In totale gli interessi sono 309,32 € e l'inquilina deve ricevere 2.709,32 €.
Se una parte degli interessi è prescritta
Per gli interessi la prescrizione è di 5 anni per ciascuna annualità secondo l'orientamento più recente, non ancora consolidato in Cassazione: la Corte d'Appello di Bologna (sentenze n. 963/2024 e n. 1664/2025) fa decorrere i 5 anni dalla fine di ogni anno del rapporto di locazione (art. 2948 n. 4 c.c.), mentre alcune decisioni più vecchie li fanno partire dalla fine della locazione. Nell'esempio gli anni di contratto vanno da ottobre a settembre: se la prima richiesta scritta arriva con la restituzione del 30/09/2026, rischiano di essere prescritti gli interessi dei primi due anni di contratto, da ottobre 2018 a settembre 2020, circa 21,90 €. Quelli del terzo anno (0,48 €) scadono proprio il 30/09/2026; tutti gli altri restano dovuti. Il conto cambia con la data della richiesta: per questo conviene chiedere gli interessi per iscritto, con raccomandata o PEC, senza aspettare la fine del contratto.
Cosa fare con il risultato
- Se alcuni anni sono già stati pagati, togli dal totale gli importi di quegli anni, che trovi nella tabella. In alternativa rifai il calcolo indicando come «Data del versamento» il 31/12 dell'ultimo anno pagato: nell'esempio, se gli interessi fino al 2022 fossero già stati versati, con 31/12/2022 ottieni 256,88 € per il periodo 2023–2026.
- Se sei l'inquilino, chiedi gli interessi per iscritto allegando la tabella del calcolo: la richiesta scritta documenta la pretesa e interrompe la prescrizione.
- Se sei il locatore, ricorda che la legge prevede il pagamento alla fine di ogni anno: pagare con regolarità evita di dover ricostruire anni di interessi alla riconsegna. Nella ricevuta indica a quali anni si riferisce il pagamento.
- Se il deposito non viene restituito, i passi da seguire (richiesta scritta, decreto ingiuntivo) e le trattenute ammesse sono spiegati nella guida sulla restituzione del deposito cauzionale.
Domande frequenti
Se il contratto dice che il deposito non produce interessi, sono dovuti lo stesso?
Sì. Per la Cassazione l'obbligo di pagare gli interessi legali sul deposito è inderogabile e la clausola che lo esclude è nulla (Cass. 12117/2003, richiamata da Cass. 36494/2023). La regola tutela l'inquilino ed evita che i frutti del deposito, di cui gode il locatore, diventino un aumento nascosto del canone. Gli interessi si calcolano quindi come se la clausola non ci fosse.
Il deposito può superare tre mensilità?
L'art. 11 L. 392/1978 fissa il massimo di tre mensilità del canone. Nel canone concordato lo stesso limite è scritto nel contratto tipo ministeriale. Nei contratti a canone libero la sorte di un deposito più alto è discussa: per alcuni l'eccedenza va restituita, per altri è ammessa, e non risultano sentenze recenti della Cassazione sul punto.
Si possono calcolare gli interessi per una restituzione nel 2027?
Non ancora. Il tasso legale del 2027 sarà fissato con un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da pubblicare entro il 15/12/2026; se il decreto non arriva, resta l'1,6%. Fino ad allora il calcolatore accetta date di restituzione entro il 31/12/2026: puoi calcolare gli interessi fino a quella data e aggiungere i giorni del 2027 quando il tasso sarà noto.
Il calcolo vale anche per negozi e uffici?
Sì. L'art. 11 L. 392/1978 si applica anche alle locazioni non abitative, perché lo richiama l'art. 41 della stessa legge: anche lì il deposito non può superare tre mensilità e produce interessi legali da pagare alla fine di ogni anno. Il metodo di calcolo è lo stesso.
E se il deposito è stato versato in più volte?
Fai un calcolo per ogni versamento, ciascuno con la sua data, e somma i risultati. Allo stesso modo, se una parte del deposito è stata restituita prima delle altre, calcola quella parte fino al giorno in cui è stata resa.
Fonti normative
- Art. 11 L. 27/07/1978 n. 392 – deposito cauzionale
- Art. 1284 codice civile – saggio degli interessi legali
- DM MEF 10/12/2025 – tasso di interesse legale all'1,6% dal 01/01/2026 (GU n. 289 del 13/12/2025)
- Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 296/E del 14/07/2008 (interessi legali nel ravvedimento operoso)
- Art. 2948 codice civile – prescrizione di cinque anni
Ultima verifica delle fonti: 26/09/2026.