Glossario

Attestazione di rispondenza

L'attestazione di rispondenza è il documento con cui un'organizzazione firmataria dell'accordo territoriale conferma che un contratto a canone concordato, firmato senza la sua assistenza, rispetta l'accordo nel contenuto economico e normativo.

Contratti assistiti e non assistiti

Un contratto a canone concordato deve rispettare l'accordo territoriale del comune. Se proprietario e inquilino lo firmano con l'assistenza delle associazioni dei proprietari e degli inquilini, il contratto è "assistito"; se lo firmano da soli è "non assistito". Per questi ultimi il DM 16/01/2017 prevede che almeno un'organizzazione firmataria dell'accordo attesti, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti e assumendosene la responsabilità, che il contratto rispetta l'accordo, anche ai fini delle agevolazioni fiscali. Le modalità le stabilisce ciascun accordo territoriale.

Quando serve

Secondo l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 31/E/2018), nei contratti non assistiti l'attestazione è necessaria per ottenere:

Le istruzioni del modello 730 la richiamano anche per la detrazione dell'inquilino. Per l'IMU nessun documento del Dipartimento delle Finanze la indica espressamente come condizione della riduzione al 75%, ma il DM la riferisce alle agevolazioni fiscali in generale e i regolamenti comunali spesso la richiedono. Non serve per i contratti stipulati prima del DM 2017, né dove l'accordo territoriale non ha recepito il decreto.

Per quanto tempo vale

Dal DL 73/2022 l'attestazione vale anche per i contratti stipulati dopo il suo rilascio con lo stesso contenuto, finché non cambiano le caratteristiche dell'immobile o l'accordo territoriale. Se il nuovo contratto ha un contenuto diverso, per esempio un altro canone, serve una nuova attestazione.

Perché conta: un esempio

Esempio tipico: un proprietario di Vicenza affitta a canone concordato a 650 € al mese (7.800 € all'anno) e firma il contratto senza l'assistenza delle associazioni. Con l'attestazione la cedolare è al 10%: 780 €. Senza, l'aliquota ridotta non spetta e la cedolare al 21% sale a 1.638 €. I dettagli sono nelle guide sulla cedolare secca al 10% e sulla riduzione IMU con il canone concordato; per confrontare i regimi usa il calcolatore Canone concordato o libero.

Fonti

  1. Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31/E del 20/04/2018
  2. DM 16/01/2017, art. 1, comma 8 (GU n. 62 del 15/03/2017)
  3. DL 21/06/2022 n. 73, art. 7 (validità dell'attestazione)
  4. L. 09/12/1998 n. 431, art. 8 (agevolazioni per il canone concordato)

Ultima verifica delle fonti: 26/09/2026.

Dal 01/01/2027 le norme citate confluiscono nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) e nel Testo unico del registro (D.Lgs. 123/2025): cambiano numerazione, mentre per il 2026 restano valide le disposizioni indicate. La pagina verrà aggiornata con i nuovi riferimenti.