L'attestazione di rispondenza è il documento con cui un'organizzazione firmataria dell'accordo territoriale conferma che un contratto a canone concordato, firmato senza la sua assistenza, rispetta l'accordo nel contenuto economico e normativo.
Contratti assistiti e non assistiti
Un contratto a canone concordato deve rispettare l'accordo territoriale del comune. Se proprietario e inquilino lo firmano con l'assistenza delle associazioni dei proprietari e degli inquilini, il contratto è "assistito"; se lo firmano da soli è "non assistito". Per questi ultimi il DM 16/01/2017 prevede che almeno un'organizzazione firmataria dell'accordo attesti, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti e assumendosene la responsabilità, che il contratto rispetta l'accordo, anche ai fini delle agevolazioni fiscali. Le modalità le stabilisce ciascun accordo territoriale.
Quando serve
Secondo l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 31/E/2018), nei contratti non assistiti l'attestazione è necessaria per ottenere:
- la cedolare secca al 10%;
- in regime IRPEF, la riduzione del 30% del reddito;
- l'imposta di registro sul 70% del canone.
Le istruzioni del modello 730 la richiamano anche per la detrazione dell'inquilino. Per l'IMU nessun documento del Dipartimento delle Finanze la indica espressamente come condizione della riduzione al 75%, ma il DM la riferisce alle agevolazioni fiscali in generale e i regolamenti comunali spesso la richiedono. Non serve per i contratti stipulati prima del DM 2017, né dove l'accordo territoriale non ha recepito il decreto.
Per quanto tempo vale
Dal DL 73/2022 l'attestazione vale anche per i contratti stipulati dopo il suo rilascio con lo stesso contenuto, finché non cambiano le caratteristiche dell'immobile o l'accordo territoriale. Se il nuovo contratto ha un contenuto diverso, per esempio un altro canone, serve una nuova attestazione.
Perché conta: un esempio
Esempio tipico: un proprietario di Vicenza affitta a canone concordato a 650 € al mese (7.800 € all'anno) e firma il contratto senza l'assistenza delle associazioni. Con l'attestazione la cedolare è al 10%: 780 €. Senza, l'aliquota ridotta non spetta e la cedolare al 21% sale a 1.638 €. I dettagli sono nelle guide sulla cedolare secca al 10% e sulla riduzione IMU con il canone concordato; per confrontare i regimi usa il calcolatore Canone concordato o libero.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31/E del 20/04/2018
- DM 16/01/2017, art. 1, comma 8 (GU n. 62 del 15/03/2017)
- DL 21/06/2022 n. 73, art. 7 (validità dell'attestazione)
- L. 09/12/1998 n. 431, art. 8 (agevolazioni per il canone concordato)
Ultima verifica delle fonti: 26/09/2026.
Dal 01/01/2027 le norme citate confluiscono nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) e nel Testo unico del registro (D.Lgs. 123/2025): cambiano numerazione, mentre per il 2026 restano valide le disposizioni indicate. La pagina verrà aggiornata con i nuovi riferimenti.