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Canone concordato e contratto 3+2: come funziona

Il canone concordato è un contratto di affitto per abitazioni in cui il canone deve rientrare nelle fasce dell'accordo territoriale del comune. Dura almeno 3 anni, con una proroga di diritto di 2: per questo si chiama anche contratto 3+2. In cambio di un canone vincolato, proprietario e inquilino hanno agevolazioni fiscali. Le regole sono nell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 e nel decreto ministeriale del 16/01/2017.

In breve

  • Nel canone concordato il canone deve stare nelle fasce dell'accordo territoriale del comune, secondo la zona e le caratteristiche dell'alloggio.
  • Il contratto dura almeno 3 anni, con una proroga di diritto di 2: poi, senza comunicazioni, si rinnova di due anni in due anni.
  • Le agevolazioni: IMU ridotta al 75% in ogni comune, cedolare al 10% nei comuni ad alta tensione abitativa e in altri indicati dalla legge, detrazione più alta per l'inquilino.
  • Se il contratto è firmato senza l'assistenza delle associazioni, per le agevolazioni serve l'attestazione di rispondenza di un'organizzazione firmataria dell'accordo.

Come si stabilisce il canone

In ogni comune le associazioni dei proprietari e degli inquilini possono firmare un accordo territoriale, secondo i criteri del decreto. L'accordo viene depositato presso il comune, che deve dargli la massima pubblicità: puoi chiederlo al comune o alle associazioni firmatarie.

L'accordo divide il territorio in aree omogenee per valori di mercato, servizi e tipo di edifici, e per ciascuna fissa un valore minimo e uno massimo del canone: sono le fasce di oscillazione. Dentro la fascia, il canone del singolo contratto dipende dalle caratteristiche dell'alloggio (DM 16/01/2017, art. 1):

  • tipologia dell'alloggio;
  • stato di manutenzione dell'alloggio e dell'edificio;
  • pertinenze, come posto auto, box o cantina;
  • spazi comuni, come cortili e aree verdi;
  • servizi tecnici: ascensore, tipo di riscaldamento, prestazione energetica, aria condizionata;
  • eventuale arredamento.

Per contratti più lunghi del minimo l'accordo può alzare i valori delle fasce. Il massimo invece è un limite rigido: ogni patto che attribuisce al proprietario un canone superiore è nullo, e l'inquilino può chiedere indietro le somme in più entro 6 mesi dalla riconsegna dell'immobile (art. 13 L. 431/1998).

Il contratto va scritto sul contratto tipo allegato al decreto, l'unico ammesso. Se nel comune non c'è un accordo, valgono i valori di riferimento fissati con il decreto ministeriale previsto dall'art. 4, comma 3, della L. 431/1998: conviene chiedere alle associazioni come applicarli.

Contratto assistito o non assistito

Proprietario e inquilino possono farsi assistere dalle rispettive associazioni nella firma, ma non è obbligatorio. Se il contratto è firmato senza assistenza, cioè «non assistito», per le agevolazioni fiscali serve l'attestazione di rispondenza: un'organizzazione firmataria dell'accordo verifica, sulla base dei dati dichiarati dalle parti, che canone e clausole rispettino l'accordo. L'attestazione vale anche per i contratti successivi con lo stesso contenuto. Per la riduzione dell'IMU i regolamenti comunali spesso la richiedono.

Durata: tre anni più due

Il contratto dura almeno 3 anni (art. 2, comma 5, L. 431/1998). Alla prima scadenza, se le parti non si accordano sul rinnovo, è prorogato di diritto per 2 anni. Il proprietario può evitarlo solo con una disdetta inviata almeno 6 mesi prima e motivata con uno dei casi dell'art. 3, come l'uso dell'abitazione per sé o per un familiare o la vendita: l'elenco completo è nella guida sul contratto 4+4, che segue le stesse regole.

Alla fine dei 2 anni di proroga ciascuna parte può proporre il rinnovo a nuove condizioni o rinunciarvi, con raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza. Senza comunicazioni il contratto si rinnova tacitamente, di due anni in due anni. L'inquilino può comunque recedere in ogni momento per gravi motivi, con 6 mesi di preavviso.

MomentoDataCosa succede
Inizio del contratto01/11/2026Registrazione entro 30 giorni
Prima scadenza31/10/2029Senza accordo sul rinnovo, proroga di diritto di 2 anni, salvo disdetta motivata
Fine della proroga31/10/2031Nuove condizioni o fine del contratto, con raccomandata entro fine aprile 2031; senza comunicazioni, rinnovo di 2 anni

Ogni proroga va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni con il modello RLI: costi e scadenze sono nella guida sulla proroga del contratto.

Aggiornamento ISTAT, deposito e spese

  • Aggiornamento ISTAT: solo se lo prevede l'accordo territoriale, in misura non superiore al 75% della variazione dell'indice FOI, e mai se il proprietario sceglie la cedolare secca (DM 16/01/2017, art. 1, comma 9). Con l'ultimo dato, di settembre 2026, il 75% della variazione annua è +3,00%.
  • Deposito cauzionale: al massimo tre mensilità, con gli interessi legali a favore dell'inquilino.
  • Spese: la ripartizione degli oneri accessori tra proprietario e inquilino segue la tabella allegata al decreto (art. 4). Nel contratto tipo l'imposta di bollo è a carico dell'inquilino, mentre l'imposta di registro si divide a metà.
  • Controversie: prima di andare dal giudice, ciascuna parte può chiedere una commissione di negoziazione paritetica e conciliazione, che ha 60 giorni per concludere se l'altra parte aderisce; attivarla non costa nulla (art. 6).

Contratti transitori e per studenti

Il decreto prevede due contratti più brevi, ciascuno con il proprio contratto tipo:

  • Transitorio: fino a 18 mesi, per un'esigenza temporanea del proprietario o dell'inquilino tra quelle indicate dall'accordo, come un trasferimento per lavoro, lo studio o la formazione. L'esigenza va dichiarata nel contratto e, per durate oltre i 30 giorni, documentata. Nei comuni con più di 10.000 abitanti il canone deve stare nelle fasce dell'accordo, che può variarle fino al 20%. Se mancano questi requisiti, il contratto viene ricondotto alla durata del 4+4 (DM 16/01/2017, art. 2).
  • Per studenti universitari: da 6 mesi a 3 anni, nei comuni sede di università o di corsi universitari e in quelli vicini, per studenti iscritti a un corso di laurea o post laurea in un comune diverso da quello di residenza. Lo può firmare un singolo studente, un gruppo di studenti o un'azienda per il diritto allo studio. Alla prima scadenza si rinnova, salvo disdetta dell'inquilino comunicata tra uno e tre mesi prima (art. 3).

Anche questi contratti, se rispettano l'accordo, hanno la cedolare al 10% nei comuni indicati nella sezione seguente; la riduzione del 30% del reddito in regime IRPEF vale invece per i contratti per studenti ma non per i transitori.

Le agevolazioni fiscali

Per chiAgevolazioneDove
ProprietarioCedolare secca al 10% invece del 21%Comuni ad alta tensione abitativa, compresi tutti i capoluoghi di provincia, e alcuni comuni colpiti da calamità
ProprietarioIMU ridotta al 75%Tutti i comuni
Proprietario senza cedolareReddito ridotto di un ulteriore 30%: si tassa il 66,5% del canoneComuni ad alta tensione abitativa
Proprietario e inquilino, senza cedolareImposta di registro sul 70% del canoneComuni ad alta tensione abitativa
InquilinoDetrazione IRPEF di 495,80 € o 247,90 € invece di 300 € o 150 €, secondo il redditoTutti i comuni, per l'abitazione principale

Per la riduzione del 30% in regime IRPEF, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati anche gli estremi di registrazione del contratto (DM 16/01/2017, art. 5). Le regole di dettaglio sono nelle guide sulla cedolare secca al 10%, sulla riduzione dell'IMU e sulla detrazione per gli inquilini.

Un esempio con i numeri

Esempio tipico: un 3+2 in un capoluogo

Un proprietario affitta un bilocale a Vicenza, capoluogo e comune ad alta tensione abitativa, con un contratto a canone concordato dal 01/11/2026 a 650 € al mese, cioè 7.800 € l'anno. La rendita catastale è di 700 € e l'inquilino ci abita come abitazione principale.

  • Cedolare secca al 10%: 780 € l'anno, invece dei 1.638 € dovuti al 21% sullo stesso canone.
  • Imposta di registro, se resta in regime ordinario: 109 € l'anno, il 2% del 70% del canone, invece di 156 €.
  • IMU: con l'aliquota comunale dello 0,66% per il canone concordato e la riduzione al 75%, 582,12 € l'anno; con l'aliquota dell'1,06% prevista per le case affittate a canone libero sarebbero 1.246,56 €.
  • Durata: prima scadenza il 31/10/2029, poi proroga di diritto fino al 31/10/2031.
  • L'inquilino, se il suo reddito non supera 15.493,71 €, ha una detrazione di 495,80 € invece di 300 €.

Con la cedolare, dopo imposte e IMU, al proprietario restano 6.437,88 € l'anno. Il confronto con lo stesso alloggio affittato con un 4+4 a 750 € al mese è nella guida canone concordato: conviene al proprietario?; per i tuoi numeri usa il calcolatore canone concordato o libero.

Come si fa, passo per passo

  1. Procurati l'accordo territoriale del comune, presso il comune o le associazioni firmatarie.
  2. Individua l'area in cui si trova l'alloggio e la fascia di canone, poi fissa il canone con gli elementi previsti dall'accordo.
  3. Usa il contratto tipo del decreto e, se lo firmi senza assistenza, chiedi l'attestazione di rispondenza a un'organizzazione firmataria.
  4. Registra il contratto entro 30 giorni con il modello RLI e scegli se applicare la cedolare secca: la procedura è nella guida per registrare il contratto online, il costo lo calcola il calcolatore dell'imposta di registro.
  5. Verifica con il comune se il regolamento IMU richiede una comunicazione o la dichiarazione IMU per applicare la riduzione.

Le altre regole sul canone e sul suo aggiornamento sono raccolte nella sezione canone di affitto.

Domande frequenti

Il canone concordato si può usare in qualsiasi comune?

Sì: gli accordi territoriali possono esistere in tutti i comuni, e dove manca un accordo valgono i valori di riferimento fissati con decreto ministeriale. Cambiano però le agevolazioni: l'IMU ridotta al 75% e la detrazione maggiorata per l'inquilino valgono ovunque, mentre la cedolare al 10%, la riduzione del 30% del reddito e il registro sul 70% del canone spettano solo nei comuni indicati dalla legge. Negli altri la cedolare sul concordato è al 21%.

Chi rilascia l'attestazione di rispondenza?

Una delle organizzazioni dei proprietari o degli inquilini che hanno firmato l'accordo territoriale, sulla base degli elementi dichiarati da proprietario e inquilino. Serve solo per i contratti firmati senza assistenza e vale anche per i contratti successivi con lo stesso contenuto.

Il proprietario può chiedere più del canone massimo dell'accordo?

No. Ogni patto che attribuisce al proprietario un canone superiore al massimo previsto dall'accordo per immobili con le stesse caratteristiche è nullo (art. 13, comma 4, L. 431/1998). L'inquilino può chiedere la restituzione delle somme in più entro 6 mesi dalla riconsegna dell'immobile e chiedere al giudice di ricondurre il contratto a condizioni conformi alla legge.

Con la cedolare secca si può aggiornare il canone concordato?

No. Con la cedolare il proprietario rinuncia per tutta la durata dell'opzione a qualsiasi aggiornamento, ISTAT compreso, anche se l'accordo lo prevede. Senza cedolare l'aggiornamento è possibile solo se l'accordo lo consente, al massimo al 75% della variazione ISTAT. Prima di scegliere la cedolare la rinuncia va comunicata all'inquilino con raccomandata, salvo che sia già scritta nel contratto.

Fonti

  1. Legge 431/1998, art. 2 – Contratti a canone concordato (Normattiva)
  2. Legge 431/1998, art. 13 – Patti contrari alla legge (Normattiva)
  3. DM 16/01/2017, criteri degli accordi territoriali e contratti tipo (GU n. 62 del 15/03/2017)
  4. Legge 431/1998, art. 8 – Agevolazioni fiscali (Normattiva)
  5. Legge 160/2019, art. 1 comma 760 – IMU ridotta al 75% (Normattiva)
  6. Agenzia delle Entrate – Risoluzione 31/E del 20/04/2018 (attestazione)
  7. Agenzia delle Entrate – Cedolare secca: scheda informativa

Ultima verifica delle fonti: 20/10/2026.

Dal 01/01/2027 le norme citate confluiscono nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) e nel Testo unico del registro (D.Lgs. 123/2025): cambiano numerazione, mentre per il 2026 restano valide le disposizioni indicate. La pagina verrà aggiornata con i nuovi riferimenti.